La presente sezione del sito è predisposta al fine di dare seguito alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza definite dal D.Lgs  14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (ultimo agg. 30 Maggio 2023)

Attestato di Assolvimento 2021

(allegato 1.4)

Griglia di Rilevazione 2021

(tabella 2.4)

Scheda di sintesi 2021

(allegato 3)

Attestato di Assolvimento 2022

(allegato 1.4)

Griglia di Rilevazione 2022

(tabella 2.4)

Scheda di sintesi 2022

(allegato 3)

Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dati delibera del 4 marzo 2020, n. 213 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI – Procedimenti amministrativi

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SERVIZI EROGATI

CARTE DEI SERVIZI

CLASS ACTION

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LISTE DI ATTESA

Per tempo di attesa si intende il numero di giorni che intercorre tra la data di prenotazione e la data di erogazione delle prestazioni sanitarie. Il dato che viene fornito ai cittadini è la prima data disponibile per effettuare la prestazione richiesta.

ACCESSO CIVICO – Accesso civico e accesso generalizzato

Il diritto all’accesso civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici. Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (Accesso Civico – laddove i medesimi dati non risultino pubblicati), quanto ogni altro dato (Accesso Generalizzato – in tale ultima ipotesi nei limiti previsti dalla legge a tutela di altri interessi pubblici e/o privati: articolo 5 bis del d.lgs. n. 33/2013).

Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.

La richiesta deve consentire alla struttura di individuare il dato, il documento o l’informazione che si intende acquisire. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro suscettibile di compromettere il buon funzionamento della struttura sanitaria, la stessa può respingerla per tutelare il buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

Le richieste di cui sopra devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica : info@gruppoini.it

ALTRA DOCUMENTAZIONE

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